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I certificati anagrafici richiesti dagli avvocati per la notifica di atti giudiziari sono esenti da bolli.

Materia: Attualità - Fonte: Agenzia delle Entrate - 19.04.2016
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Abstract: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate N. 24/E del 18/4/2016



I certificati anagrafici possono beneficiare del regime di esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18 comma 1, del DPR b. 115 del 2002, qualora 'antecedenti', 'necessari' e 'funzionali' ai procedimenti giurisdizionali.

 

* * *

 

Il Ministero dell'Interno ha interpellato l'Agenzia delle Entrate relativamente alla questione del trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, per quanto riguarda i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari.

 

"Naturalmente", il Ministero riteneva che l'imposta fosse dovuta.

 

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016 ha invece risposto che "i certificati anagrafici possono beneficiare del regime di esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18 comma 1, del DPR b. 115 del 2002, qualora 'antecedenti', 'necessari' e 'funzionali' ai procedimenti giurisdizionali".