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La responsabilità aquiliana del gestore degli impianti sciistici per la condotta altrui sussiste solo se aveva ignorato le segnalazioni

Materia: Cassazione - Fonte: Diritto & Giustizia - 23.10.2014
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Abstract: Mio commento a Cass. 22344/14, pubblicata il 22 ottobre 2014



La responsabilità contrattuale del gestore non può essere estesa a tal punto da comprendere i danni causati a terzi dalla condotta non appropriata di alcuni utenti. D'altra parte, per affermare la responsabilità extracontrattuale del gestore stesso occorre la prova dell'omissione colpevole della segnalazione, effettuata da terzi, della condotta pericolosa, antecedentemente allo scontro.

 

Lo ha stabilito la Terza Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22344, depositata il 22 ottobre 2014.

 

La vicenda.

 

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