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E' danno non patrimoniale, signora mia, non biologico! (Cassazione 2557/11)

Materia: Circolazione stradale - Fonte: Cassazione - 07.02.2011
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Abstract: A meno che non si provi un effettivo pregiudizio alla salute

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La sentenza in commento, ha il pregio di fare chiarezza in un campo, quello del danno non patrimoniale, dove chiarezza da parte della stessa Suprema corte negli ultimi tempi non è che ce ne sia stata troppa.

Il punto è la richiesta, da parte della madre di un soggetto deceduto a seguito di incidente stradale, di un danno biologico iure proprio.

Tale domanda viene rigettata dai giudici del merito, e il rigetto viene confermato dalla Cassazione.

Il punto è che nel caso di uccisione di un congiunto l'interesse fatto valere è

quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Evidentemente, è un diritto che ricade sotto l'ombrello delll'art. 2059 c.c..

Pertanto, correttamente è stata esclusa la risarcibilità del danno, nel momento in cui le risultanze di causa hanno escluso che la richiedente abbia riportato un effettivo pregiudizio alla salute.


Il problema è, ma ne riparleremo, che a maggior ragione dopo le note Sezioni Unite novembrine, dobbiamo abituarci a parlare sempre di più di danno non patrimoniale, e non di danno biologico.


Altrimenti, il rischio è di vedersi negare il risarcimento.




                                                                   Renato Savoia



* * *

Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-02-2011, n. 2557

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13419/2006 proposto da:

*****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -

contro

COMUNE DI ***** , in persona del Sindaco *****, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato *****, giusta delega in calce al controricorso;

***** SPA (OMISSIS), già ***** Spa, in persona del procuratore speciale *****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

***** ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale *****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrenti -

e contro

***** SPA; *****, ***** SPA, *****, *****, *****; - intimati -

sul ricorso 6726/2007 proposto da:

***** SPA, già ***** SPA, in persona del procuratore speciale *****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; - ricorrenti -

contro

COMUNE DI *****, in persona del Sindaco *****, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ***** giusta delega in calce al controricorso; - controricorrenti -

e contro

*****, ***** SPA, *****, *****, *****, *****, ***** ASSIC SPA; - intimati -

avverso la sentenza n. 120/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Terza Sezione Civile, emessa il 21/12/2005, depositata il 10/01/2006; R.G.N. 5653/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l'Avvocato ***** per delega Avvocato *****;

udito l'Avvocato ***** per delega Avvocato *****;

udito l'Avvocato *****;

udito l'Avvocato *****;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

La vicenda tratta dell'incidente stradale in cui ha trovato la, morte ***** che, mentre era alla guida di un ciclomotore, venne travolta dalla vettura guidata dal *****, di proprietà della soc. ***** ed assicurata dalla ***** Ass.ni spa. Nei giudizi, poi riuniti, intentati dai congiunti della vittima venne chiamato il Comune di *****, quale proprietario della strada, perchè si sosteneva che la vettura investitrice fosse slittata su una macchia d'olio. Il Comune, a sua volta, chiamò in causa la soc. *****, appaltatrice del tratto stradale dove s'era verificato il sinistro.

Il Tribunale di Roma dichiarò la colpa concorrente del ***** e del Comune di *****, condannò dunque il *****, la ***** e la ***** a pagare distinte somme di danaro, a titolo risarcitorio, in favore di ciascuno dei congiunti; inoltre, condannò il Comune a manlevare le parti convenute per il 50% e condannò la ***** a manlevare il Comune di quanto avrebbe sborsato.

La Corte d'appello di Roma, parzialmente riformando la prima sentenza, ha assolto da responsabilità il Comune (posto che, all'epoca, la ***** aveva in consegna quel tratto di strada, con obbligo di manutenzione e sorveglianza) ed ha modificato la liquidazione del danno non patrimoniale, equiparando le posizioni dei genitori e dei fratelli della vittima (tenuto conto che questa viveva la realtà di una famiglia "allargata" e prescindendo, dunque, dall'effettiva convivenza).

Propongono ricorso per cassazione: ***** (madre della vittima) a mezzo di quattro motivi; la spa ***** (già ***** spa), a mezzo di due motivi. Rispondono con autonomi controricorsi il Comune di *****, la ***** spa, la ***** spa (incorporante la ***** spa, già ***** spa).

Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

1. - I primi tre motivi del ricorso della ***** censurano la sentenza nel punto in cui, accertata l'assenza di un effettivo pregiudizio alla salute, ha escluso che spettasse alla ricorrente il risarcimento del danno biologico iure proprio.

I motivi sono infondati.

La materia è stata regolata dalle fondamentali Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003, le quali hanno affermato che il soggetto che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p., in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.

Ne risulta, dunque, confermata la netta distinzione tra danno biologico come danno alla salute e danno all'integrità familiare. In tal ordine di idee correttamente il giudice ha escluso che spetti alla madre della vittima il risarcimento del danno biologico, avendo accertato (attraverso le espletate consulenze) l'assenza di un effettivo pregiudizio alla salute. Altrettanto correttamente ha incluso nel danno non patrimoniale lo stato di prostrazione (con tutti i suoi sintomi, quali profondo abbattimento, disinteresse per il lavoro, tendenza all'isolamento, ecc.) derivante da un avvenimento luttuoso ed ha provveduto a liquidare il relativo risarcimento.

Infondato è anche il quarto motivo, nel quale la sentenza è censurata per non aver fornito una valida indicazione in ordine al valore attribuito ai parametri base per la liquidazione del danno morale da perdita di prossimo congiunto e per non avere, altresì, espresso un giudizio di congruità dell'importo liquidato al caso concreto. Infatti, premesso che la liquidazione di siffatto risarcimento è per sua natura equitativa, occorre osservare che il giudice ha fornito a riguardo una motivazione (cfr. pag. 6 sella sentenza) congrua, logica e, soprattutto ricca di specifiche considerazioni concernenti il caso concreto.

2. - Il primo motivo del ricorso della ***** spa è inammissibile, in quanto, invece di contenere specifiche censure alla sentenza impugnata, si risolve in una generica protesta di violazione dei diritti di difesa.

Altrettanto generico è il contenuto del secondo motivo, in cui la ricorrente lamenta che il giudice d'appello abbia ammesso la produzione di nuovi documenti da parte del Comune, comprovanti l'affidamento in appalto in favore della società. A tal riguardo la sentenza correttamente spiega che, sin dall'atto di citazione nei confronti della *****, il Comune dedusse che l'impresa aveva avuto in consegna i lavori stradali in epoca precedente al sinistro e che il primo giudice aveva rinviato per le conclusioni senza neppure riservarsi un esame delle richieste e della relativa documentazione:

ragion per cui la produzione non poteva essere considerata nuova in appello, nè tardiva in primo grado, in quanto in quella sede solo esplicativa della domanda.

3. - In conclusione, i ricorsi devono essere respinti, con integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.