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In caso di sinistro anche il giudice di pace di Verona riconosce la debenza delle spese legali per assistenza stragiudiziale (G.D.P. Verona 57/11)

Materia: Sentenze - Fonte: Giudice di Pace di Verona - 26.01.2011
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Abstract: Principio pacifico per tutti, tranne che per le compagnie assicurative

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Verona, dottor Biagio Masso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile R..G. n. 8135/10 promossa con atto di citazione notificato in data 23.7.10 e 26.7.10

da

*****, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. ***** (P.I. *****), rappresentata e difesa dall'avv. ***** , con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, ***** come da mandato a margine dell'atto di citazione,

contro

***** SpA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in *****, rappresentata e difesa dagli avv.ti *****, con domicilio eletto presso il loro studio in Verona, *****, come da mandato in calce all'atto di citazione notificato,

*****, corrente in Valeggio sul Mincio (VR) , via Malavicina 14/5 ­contumace

Oggetto : risarcimento danni e pagamento spese stragiudiziali. Udienza di discussione del 16.12.10

Conclusioni di parte attrice:

nel merito in via principale, accertata le responsabilità del camion tg. ***** di proprietà del convenuto ***** nella causazione del sinistro per cui è causa , condannarsi i convenuti , in via tra loro solidale, a risarcire all'attrice la somma di € 2.298,00 o la maggior o minore somma che dovesse risultare di giustizia con gli interessi dalla data del sinistro al saldo per le causali esposte, il tutto comunque entro la somma di e 5,000.00,

Nel merito, in via secondaria, accertata la responsabilità del camion tg. ***** di proprietà del convenuto ***** nella causazione del sinistro per cui è causa condannarsi i convenuti , in via tra loro solidale, a risarcire all'attrice la somma di € 1.728,00 o quella diversa somma anche minore o maggiore che risulterà di giustizia, con interessi dalla data del sinistro al saldo per le causali esposte. Il tutto comunque entro la somma di € 5.00000.

Spese di giudizio integralmente rifuse con distrazione delle stesse in favore dell'odierno procuratore avv. *****.

Conclusioni per parte convenuta :

nel merito respingersi ogni domanda attorea perché infondata in fatto e diritto.

Spese di giudizio rifuse.

FATTO e DIRITTO.

Con atto di citazione ritualmente notificato la società *****, in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Verona ***** SpA e ***** , rispettivamente assicuratrice e proprietario del camion tg. *****, chiedendo la condanna degli stessi, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 2.298,00, di cui € 1.050,00 quale importo residuo per noleggio di veicolo sostitutivo ed € 1.200,00 oltre 4% CP A per assistenza stragiudiziale da parte dell'odierno procuratore avv. *****.

Esponeva parte attrice, che esercita attività di trasporto merci, che in data ***** alle ore ***** circa in *****, il camion ***** tg. *****, di sua proprietà, veniva colpito dal camion ***** tg. *****, di proprietà del convenuto ***** e condotto da *****, il quale, dopo aver tamponato l'autobus tg. *****, cambiava di corsia ed investiva il veicolo attoreo che procedeva regolarmente nella propria corsia nell'opposto senso di marcia. Precisava parte attrice che a seguito del sinistro il veicolo attoreo riportava danni per € 10.727,29 oltre IVA, come da preventivo doc. l della ditta ***** di ***** del *****.

Esponeva ancora parte attrice che la fase stragiudiziale per il risarcimento dei danni da parte della convenuta ***** era stata affidata e curata dall'avv. ***** , odierno procuratore (come da docc. da 3 a l0 prodotti in giudizio) e che la compagnia assicuratrice *****, nulla eccependo sulla responsabilità del conducente del veicolo di proprietà del convenuto *****, corrispondeva all'odierna attrice la somma di € 9.240,00 per i danni subiti dal veicolo attoreo (importo concordato con l'avv. *****), con esclusione dell'IVA che parte attrice aveva diritto a scaricare, oltre ad € 720,00 per fermo tecnico di gg. 9; su tale importo parte attrice evidenziava che il proprio procuratore, avv.*****, aveva concordato con il liquidatore della ***** la somma di € 1.200,00, a fronte di n. 2 fatture per noleggio per complessivi € 1.770,00 , iva esclusa, di un camion sostitutivo da parte della società attrice per il periodo dal 14.4 al 21.4.10 e dal 24.4 al 31.5.10 ~ come da doc. n. 8 - fatte n. 100 del 10.6.10 della ditta *****.

Parte attrice evidenziava infine che l'odierna convenuta nulla ha corrisposto all'avv.***** per spese legali relativi all'attività stragiudiziale prestata dallo stesso per la trattazione del sinistro in questione.

Il convenuto ***** non si costituiva in giudizio e questo Giudice di Pace ,verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, ne dichiarava la contumacia. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio **** Spa , non contestando la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro del conducente del veicolo del convenuto ****, assicurato per la RCA con ***** medesima, ma contestando integralmente la domanda relativamente al quantum.

Esponeva parte convenuta di aver già corrisposto a parte attrice la somma di € 9.240,00 per il danno al veicolo ed € 720,00 per fermo tecnico, pari a gg. 9 x € 80,00; affermava ***** che quanto corrisposto doveva ritenersi congruo e che nessuna altra somma era più dovuta, demandando a questo giudice il compito di dire se fosse o meno dovuta ulteriore somma per fermo tecnico e l'assistenza stragiudiziale asseritamente prestata dall'odierno procuratore di parte attrice.

La causa, di natura documentale ed afferente a questione giuridica circa il pagamento o meno dell'attività stragiudiziale prestata dal procuratore di parte attrice, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 16.12.10.

Evidenzia pre1iminarmente questo Giudice di Pace che nulla quaestio sussiste circa la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo del convenuto ***** nella causazione del sinistro, tanto che ***** ha corrisposto a parte attrice ante causam la somma concordata di € 9.240,00 per i danni subiti dal veicolo attoreo, oltre € 720,00 per il fermo tecnico di gg. 9, importo ritenuto congruo dalla Compagnia Assicuratrice, mentre parte attrice chiede l'ulteriore somma di € 1.050,00.

In proposito osserva questo Giudice di Pace che sulle ore di manodopera occorrenti per la riparazione del mezzo la perizia , di cui al doc. n. 2 di parte attrice, indica come necessarie n. 72 ore, mentre la perizia, di cui al doc. n. 1 di parte convenuta, n. 69,70; grosso modo sulle ore necessarie per la riparazione le due perizie coincidono.

Su tali basi si ritiene pertanto che la quantificazione di gg. 9 di fermo tecnico (8 ore di lavoro giornaliero del carrozziere) x € 80,00 al giorno, fatta dalla Compagnia Assicuratrice, possa ritenersi congrua, con la conseguenza che con il pagamento della complessiva somma di € 9.960,00 tutti i danni al veicolo patiti da parte attrice, compreso il fermo tecnico, debbono intendersi integralmente risarciti.

Venendo al mancato pagamento delle spese per l'attività stragiudiziale prestata dal procuratore di parte attrice, rileva questo giudice che l'attività stessa è provata dai docc. da 3 a 10 in atti di parte attrice; si tratta della corrispondenza intercorsa reciprocamente tra l'avv. ***** e la ***** Assicurazioni per la trattazione e definizione stragiudiziale del risarcimento dei danni patiti dall'odierna attrice; pertanto nulla quaestio vi è sulla circostanza che l'avv.*****; per conto dell'odierna attrice, ha prestato l'attività stragiudiziale, per cui, nella sostanza, è stata oggi incardinata la presente causa e per la quale ***** Assicurazioni ritiene che nulla era dovuto.

In proposito va richiamato il principio ormai consolidato della Suprema Corte (sentenze n. 11606/2005 e n. 1696/2010), secondo cui nella speciale procedura per il risarcimento dei danni da circolazione stradale (nel caso in esame non si tratta di indennizzo diretto) il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito , di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali. Nel caso in esame ***** Assicurazioni nella fase stragiudiziale con la somma corrisposta ha inteso risarcire integralmente (e su ciò questo giudice, come già detto, concorda) tutti i danni subiti dall'attrice, ma nulla ha offerto a ristoro delle spese per l'attività stragiudiziale prestata dal procuratore dell'attrice stessa, ritenendo che nulla fosse dovuto. Osserva questo giudicante che ciò è in chiaro contrasto con il principio affermato dalla Suprema Corte, come anzi riportato.

Tenuto conto dell'attività stragiudiziale prestata e del1a vigente tariffa forense tabella D - Stragiudiziale, questo Giudice di Pace quantifica le spese per attività stragiudiziale prestata dall'avv. ***** in € 909,00, comprensivi di spese generali 12,5%, oltre IV A e CP A; previo rilascio fattura, al cui pamento in favore di parte attrice vanno condannate , in solido tra loro, parti convenute.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. .

PQM

Il Giudice di Pace di Verona, definitivamente decidendo , ogni contraria istanza ed eccezione disattese, cosi dispone:

- Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna ***** SpA , in persona del legale rappresentante p.t., e *****, in solido tra loro, al pagamento in favore di *****, in persona del legale rappresentante p.t. per spese legali stragiudiziali della somma di € 909,00 oltre IVA e CPA previo rilascio fattura da parte del suon procuratore;

- condanna parti convenute, in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.227,00, di cui € 150.00 ed € 565;00 onorari; oltre IVA; CPA e 12,50% spese generali;

- sentenza esecutiva per legge.

Cosi deciso in Verona 8.01.11

Il Giudice di Pace

dott. Biagio Masso