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La pronuncia sulle spese, nel giudizio di opposizione a sanzione

Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione - 01.09.2010
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Abstract: A distanza di un mese due sentenze della Cassazione per dire no alla compensazione con clausole "di stile"

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Non credo sia un caso, il fatto che per due volte a distanza di un mese la Seconda Sezione della Cassazione si è pronunciata sulla liquidazione delle spese nel giudizio di opposizione a sanzione  amministrativa. In particolare si tratta di giudizi il cui il ricorrente aveva avuto ragione nei confronti della Pubblica Amministrazione.

 

In entrambi i casi, come chi frequenta le aule dei Giudici di Pace sa, il Giudicante pur accogliendo il ricorso aveva infatti compensato le spese di lite con la formula, definita dalla Cassazione "di stile" del "sussistono giusti motivi per compensare le spese".

 

In realtà, ricorda la Cassazione, dopo la modifica dell'art. 92 c.p.c del 2005,

 

il giudice può compensare le spese tra le parti, se vi è soccombenza reciproca o se concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione.

 

E il fatto che sia stata utilizzata la sopracitata locuzione poi, addirittura predisposta  su moduli prestampati, è evidente che in realtà non costituisce in alcun modo una spiegazione dei giusti motivi, diventando invece una mera espressione tautologica e autoreferenziale.

 

In conclusione, occorrerà da oggi che si muti l'indirizzo per cui in ogni caso, sia di accoglimento che di rigetto del ricorso, venivano compensate le spese.

 

Ciò in un'ottica, oltre che di maggior giustizia sostanziale, in considerazione del fatto che la compensazione delle spese in un giudizio, pur vittorioso per il ricorrente, avente ad oggetto una sanzione di qualche decina di euro evidentemente vanificava di fatto (dal punto di vista "del portafoglio") il risultato, anche di "freno" per ricorsi palesemente infondati, giacchè il timore di essere costretti, oltre che a pagare la sanzione, anche le spese della Pubblica Amministrazione, dovrebbe far venire meno, per l'appunto, tutti quei ricorsi presentati magari per soli fini dilatori e con la consapevolezza che, tanto, "alla peggio il giudice mi compensa le spese".

 

Come sempre, alla pratica quotidiana vedere se ciò avverrà o meno (e se la Cassazione verrà seguita sul punto).

 

Aggiornamento del 9/09/10: segnalo la sentenza conforme a questo orientamento del Tribunale di Milano, n. 7912/10.

                                                                                           Renato Savoia

 

* * *

 

 Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-04-2010, n. 10354

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

*****, rappresentata e difesa dall'Avvocato ***** per procura speciale a margine del ricorso, presso lo studio del quale in Roma, *****, è elettivamente domiciliata; - ricorrente -

contro

*****, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato ***** per procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, *****, presso l'Avvocatura comunale; - controricorrente -

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 9281/06, depositata in data 20 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis, che si è riportato alle conclusioni scritte.

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata in data 20 febbraio 2006, il Giudice di pace di Roma accoglieva l'opposizione proposta da ***** avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti in data 28 settembre 2004 e compensava le spese del giudizio di opposizione, sussistendo motivi di opportunità ed equità.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso ***** sulla base di due motivi, illustrati da memoria; resiste, con controricorso, il Comune di Roma.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce insufficiente e/o contraddittoria motivazione in violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ., art. 132 cod. proc. civ., n. 4, e art. 111 Cost., in ordine alla mancata liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5.

Ad avviso della ricorrente, il Giudice di pace avrebbe dovuto indicare i criteri e le ragioni che lo hanno indotto a compensare le spese di lite, non essendo sufficiente ad adempiere all'obbligo di motivazione il mero ricorso alla formula di stile "sussistendo motivi di opportunità ed equità".

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e art. 24 Cost., sostenendo che l'esercizio arbitrario del potere di compensare le spese di giudizio avrebbe, nel caso di specie, reso la pronuncia di accoglimento dell'opposizione solo astrattamente favorevole ad essa ricorrente, risultando invece l'iniziativa giudiziaria del tutto antieconomica, pur se pienamente fondata, con evidente lesione del diritto di agire in giudizio.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Anche nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), l'art. 91 cod. proc. civ., prevedeva la condanna del soccombente alla refusione delle spese di lite, salva la possibilità per il giudice di procedere alla compensazione delle spese in caso di ricorrenza di giusti motivi.

Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenze nn. 20598 e 20599 del 2008) hanno infatti chiarito che "nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali".

Da tale principio, che il Collegio condivide ed al quale intende uniformarsi, discende la manifesta fondatezza del ricorso giacchè, nel caso di specie, la compensazione delle spese di lite sarebbe stata disposta senza che ricorresse alcun elemento idoneo a far comprendere l'esistenza implicita di giusti motivi idonei a spiegare la deroga alla regola generale.

In conclusione, il ricorso, che denuncia la mancata statuizione sulle spese ovvero la immotivata compensazione delle stesse, deve essere accolto.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Roma, il quale procederà a nuovo esame in ordine al regime delle spese del giudizio di merito.

Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di Roma.

 

 

* * *

 

 

Cass. civ. Sez. II, 26-05-2010, n. 12907

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - rel. Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

*****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente -

contro

***** in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso l'AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall'avvocato SPORTELLI CARLO, giusta procura speciale alle liti a margine del controricorso; - controricorrente -

avverso la sentenza n. 4633/2006 del Giudice di Pace di ROMA del 25.1.06, depositata il 27/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PARZIALE Ippolisto.

E' presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI, che si riporta alle conclusioni scritte.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Parte ricorrente lamenta che il giudice di pace adito con la sentenza oggi impugnata, pur riconoscendo fondata la sua domanda, ha disposto la compensazione delle spese in violazione dei principi che regolano tale materia, nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, avendo il giudice affermato di compensare le spese sussistendo "motivi di opportunità ed equità".

2. Resiste con controricorso la parte intimata.

3. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., la Procura Generale inviava conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza fissata per la camera di consiglio, il Procuratore Generale si riportava alle conclusione scritte.

4. Parte ricorrente ha depositato memoria.

5. La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale. Occorre innanzi tutto osservare, in via generale, che il giudizio d'opposizione a sanzione amministrativa, salva l'applicazione delle speciali disposizioni contenute nella L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 rientra interamente nello schema del processo civile, alla cui disciplina è soggetto senza esclusione delle disposizioni che disciplinano l'onere delle spese processuali (Cass. 2000 n. 9446).

Conseguentemente nessun ostacolo si frappone alla adozione da parte del giudice del provvedimento di compensazione delle spese previste dall'art 92 c.p.c. (vedi anche Cass. 2001 n. 5721).

Occorre poi osservare che, secondo la giurisprudenza prevalente nel vigore del testo dell'art. 92 c.p.c. anteriore alla sua modifica introdotta dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 "in tema di regolamento delle spese processuali, il giudice può compensare le stesse per giusti motivi senza obbligo di precisarli, atteso che l'esistenza di ragioni che giustifichino la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese medesime, non trovando perciò applicazione, in relazione alla compensazione per giusti motivi, il principio sancito dall'art. 111 Cost., comma 6, secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato.

Inoltre, il potere del giudice di compensare le spese processuali per giusti motivi non è in contrasto con il principio dettato dall'art. 24 Cost., comma 1, giacchè il provvedimento di compensazione non costituisce, per la parte, ostacolo alla difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanzia costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale sino a comprendervi anche la condanna del soccombente al rimborso delle spese". (Cass. 2008 n. 2397).

Peraltro, in base alla nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c. (come sostituito dalla L. n. 263 del 2005, art. 2), applicabile ratione temporis, il giudice può compensare le spese tra le parti, se vi è soccombenza reciproca o se concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione.

Nel caso in questione, occorre rilevare che la formula usata dal Giudice di Pace e su riportata è stata predisposta all'interno di un modulo prestampato, utilizzato poi per la stesura a mano della motivazione. Il Giudice di Pace, poi, nel disporre la compensazione delle spese, a fronte dell'accoglimento della opposizione, ha utilizzato tale stampato, senza aggiungere alcunchè. Tale locuzione si sostanzia in una formula di stile, non fornendo alcuna indicazione in ordine ai motivi posti a fondamento della sua decisione. Sussiste, quindi, il denunciato vizio di motivazione.

6. - Il ricorso va, quindi, accolto, il provvedimento impugnato va cassato, e la causa va rimessa ad altro Giudice di Pace che deciderà anche sulle spese ex art. 385 c.p.c..

P.Q.M.

LA CORTE accoglie ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altro Giudice di Pace dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Roma), che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.