"Ogni minuto che passi arrabbiato perdi 60 secondi di felicità"

Albert Einstein

Preventivi

Newsletter

Ricevi le novità via email:
(info e privacy)

Argomenti:

Cerca:




Recapiti

Avv. Renato Savoia
Via Diaz 11
37121 Verona

NON SI EFFETTUANO CONSULENZE GRATUITE

WhatsApp

Tel +39 045 21030899
Webmail
Fax +39 045 21090404

C.F.: SVARNT75A06L781I
P.IVA: 03826270237

Polizza professionale
TOKYO MARINE HCC22-W0086360

ENGLISH SPEAKING




Con la donazione indiretta niente restituzione della cosa, bensì del controvalore (Cassazione 11496/10)

Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione - 27.07.2010
Condividi su Facebook

Abstract: Differenza con la donazione diretta di immobile.

Download Pdf




Contenuto di parti terze non disponibile finchè non si accetta il trattamento (cookie banner)

(per le altre puntate dell' "European Tour Summer 2010, andare qui, qui e qui) 

 

Premesso che

 

La riduzione delle donazioni indirette non mette, infatti, in discussione la titolarità dei beni donati, nè incide sul piano dalla circolazione dei beni.

 

La conseguenza (inevitabile) è che alla

 

riduzione delle liberalità indirette non si può applicare il principio della quota legittima in natura, connaturale invece all'azione nell'ipotesi di donazione ordinaria d'immobile (art. 560 cod. civ.); con la conseguenza che l'acquisizione riguarda il controvalore, mediante il metodo dell'imputazione, come nella collazione (art. 724 cod. civ.).

 

Per comodità, l'articolo 560 del codice civile (Riduzione del legato o della donazione d'immobili):
 

Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente.

Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.

Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.

 

E l'art. 724 (Collazione e imputazione):

 

I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.

Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.)

 

 

Renato Savoia 

 

* * *

 

 

Cass. civ. Sez. I, 12-05-2010, n. 11496

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

***** (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso l'avvocato *****, rappresentato e difeso dall'avvocato *****, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -

contro

FALLIMENTO ***** S.N.C., NONCHE' PERSONALE DI ***** E *****, in persona del Curatore avv. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo STUDIO *****, rappresentato e difeso dall'avvocato *****, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente -

avverso la sentenza n. 908/2004 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 01/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato *****, con delega, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato i 31 marzo 2000 il sig. ***** conveniva dinanzi al Tribunale di Catania il fallimento di **** per ottenere la riduzione della donazione indiretta stipulata da *****, della quale egli era unico erede, in favore del fallito *****, avente ad oggetto due lotti di terreno su cui insistevano impianti per la vendita di carburante.

Esponeva che il prezzo di tali beni, venduti dalla ***** s.p.a. a *****, era stato integralmente pagato dalla ***** e che tale liberalità ledeva la sua quota legittima: onde, egli aveva diritto alla restituzione dei beni entro i limiti di reintegra della quota, ammontante a L. 650.000.000.

Costituitasi ritualmente, la curatela eccepiva in via preliminare l'improponibilità dalla domanda, non prospettata nelle forme di cui alla L. Fall., art. 93, e, nel merito, l'insussistenza dell'allegata donazione indiretta.

Con sentenza 27 luglio 2002 il Tribunale di Catania dichiarava l'improponibilità della domanda e compensava le spese di lite.

Il successivo gravame era respinto dalla Corte d'appello di Catania con sentenza 11 ottobre 2004.

La corte territoriale, premessa l'applicabilità - del resto incontroversa tra le parti - della L. Fall., art. 24, ne derivava l'assoggettamento dell'azione, di natura personale e non reale, alle forme proprie del rito concorsuale, disapplicate invece dall'attore.

Avverso la sentenza, non notificata, proponeva ricorso per cassazione notificato il 7 novembre 2005, il sig. ***** deducendo con unico motivo l'erronea applicazione della L. Fall., art. 24, dal momento che l'azione di riduzione per lesione di legittima non rientrava nel novero delle domande da esperire nelle forme dell'accertamento del passivo, ai sensi della L. Fall., artt. 52, 93 e 103: rispettivamente riferite ai diritti di credito ed alla rivendicazione e restituzione di beni.

Resisteva con controricorso la curatela del fallimento di *****, che depositava altresì memoria illustrativa, ex art. 378 cod. proc. civ., in cui sollevava eccezione pregiudiziale di nullità della procura alla lite.

All'udienza del 24 febbraio 2010 il Procuratore generale ed il difensore del fallimento precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Dev'essere rigettata, in via preliminare, l'eccezione di nullità dalla procura alla lite rilasciata al difensore del ***** a margine del ricorso. Proprio tale sua collocazione attesta che si tratta di una procura speciale ad hoc, indipendentemente dalla mancata indicazione della data. La posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume, infatti, dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata; mentre, l'anteriorità rispetto alla notifica emerge con certezza dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass., sez. 1, 19 dicembre 2008, n. 29785).

Il ricorso è, peraltro, infondato.

Premessa l'improprietà del richiamo alla L. Fall., art. 24, che è norma sulla competenza territoriale - nella specie, incontroversa tra le parti in ordine ad un giudizio correttamente radicato presso il Tribunale di Catania, ov'era stato dichiarato il fallimento di ***** - e non sul rito, si osserva che la domanda doveva essere proposta nelle forme di cui alla L. Fall., artt. 52 e 93.

E' vero che, l'acquisto di un immobile con denaro del disponente e intestazione ad altro soggetto (che il primo intende, in tal modo, beneficiare), costituendo lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, integra una donazione indiretta del bene stesso, e non del denaro (giurisprudenza consolidata, a partire da Cass. sez. unite, 5 agosto 1992, n. 9282; cfr. e plurimis, Cass., sez. 2, 26 agosto 2002, n. 12.486; Cass., sez. 1^, 6 aprile 2001, n. 5122).

Tuttavia, alla riduzione delle liberalità indirette non si può applicare il principio della quota legittima in natura, connaturale invece all'azione nell'ipotesi di donazione ordinaria d'immobile (art. 560 cod. civ.); con la conseguenza che l'acquisizione riguarda il controvalore, mediante il metodo dell'imputazione, come nella collazione (art. 724 cod. civ.). La riduzione delle donazioni indirette non mette, infatti, in discussione la titolarità dei beni donati, nè incide sul piano dalla circolazione dei beni.

Viene quindi a mancare il meccanismo di recupero reale della titolarità del bene; ed il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta, dev'essere ottenuto dal legittimario sacrificato con le modalità tipiche del diritto di credito.

Ne discende, de piano, la sottoposizione al rito concorsuale della domanda proposta nei confronti del fallimento del beneficiano della donazione indiretta, secondo quanto disposto dalla L. Fall., artt. 52 e 93.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto; con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 2.800,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.