Mio commento a Cass. 19887/16 del 6/10/2016
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Nel caso di ritardato adempimento d'una obbligazione di valore, quale è quella che ha per oggetto il risarcimento del danno aquiliano, la liquidazione deve avvenire dapprima rivalutando il credito all'epoca della liquidazione (oppure liquidandolo direttamente in moneta attuale) e poi stimando gli effetti della mora debendi.
Così la Terza Sezione Civile nella sentenza n. 19987/2016, depositata il 6 ottobre. Il fatto. Arriva per la seconda (e ultima) volta in Corte di Cassazione la vicenda relativa ad un allagamento di un negozio di abbigliamento causato da acqua...
[sentenza e commento su Diritto e Giustizia]
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Ancora su Sentenze La prima causa climatica italiana: come è andata a finire? Danno morale in caso di micropermanenti? Difficile (ma non impossibile) Caduta per strada: il comportamento del danneggiato può integrare il caso fortuito. Termine per il deposito del fascicolo di parte in caso di trattazione orale: è perentorio o no?
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2016-10-08 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Diritto e Giustizia
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