Cassazione n. 2167/16
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Non è congrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle Tabelle di Milano consente di pervenire.
Così, ribadendo la propria recente giurisprudenza sul punto, la Terza Sezione nella sentenza n. 2167/16, depositata il 4 febbraio.
La vicenda.
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(sentenza e commento su Diritto e Giustizia)
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2016-02-08 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Diritto e Giustizia
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