Sentenza Cass. n. 21086/15
|
Quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico va correlato alla durata della vita effettiva.
Così Cass. 21086, che si sofferma anche sui principi che regolano il nesso di causalità in tema di responsabilità aquiliana.
Qui la sentenza integrale mentre il mio commento si trova su Diritto e Giustizia.
Segnalo che il Tribunale di Perugia, con la sentenza del 9/09/15 ha invece assunto il diverso orientamento secondo cui "il successivo decesso del danneggiato non assume nessuna rilevanza giuridica.
Auspicabile un futuro intervento che chiarisca definitvamente.
-
Ancora su Sentenze La prima causa climatica italiana: come è andata a finire? Danno morale in caso di micropermanenti? Difficile (ma non impossibile) Caduta per strada: il comportamento del danneggiato può integrare il caso fortuito. Termine per il deposito del fascicolo di parte in caso di trattazione orale: è perentorio o no?
Link: http://www.dirittoegiustizia.i
2015-10-21 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Diritto e Giustizia
Approfondimenti: Sentenze Circolazione stradale risarcimento danni danno biologico liquidazione danno biologico danno non patrimoniale cassazione 21086/15
vers. mobile - vers. standard - Tel +39 045 21030899 privacy - cookie |