Mio commento a Cass. 2087/15
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Il dovere di attivarsi in capo al creditore può presupporre un comportamento collaborativo ed anche la facoltà di attivo, specialmente in talune fattispecie, ma in ogni caso non può tradursi in un dovere di supplenza rispetto all'altrui inadempimento.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 2087, depositata il 5 febbraio 2015.
La vicenda.
Gli eredi di un avvocato defunto citarono in giudizio, per ottenere il risarcimento dei danni, la società editoriale che aveva omesso...
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Ancora su Sentenze Danno morale in caso di micropermanenti? Difficile (ma non impossibile) Caduta per strada: il comportamento del danneggiato può integrare il caso fortuito. Termine per il deposito del fascicolo di parte in caso di trattazione orale: è perentorio o no?
2015-02-09 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: DirittoeGiustizia
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