Mio commento all'ordinanza della Cassazione n. 20307/14, pubblicata ieri
|
In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si trovi nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro.
Dal 2003 (Cass. n. 9620/2003) ciclicamente la Cassazione ha ribadito questo assunto (si vedano infatti Cass. nn. 21249/2006 e 9683/2011). Anche nell'ordinanza n. 20307, del 25 settembre 2014, con cui, decidendo in camera di consiglio...
(Il testo prosegue, per gli abbonati, QUI)
-
Ancora su Sentenze La prima causa climatica italiana: come è andata a finire? Danno morale in caso di micropermanenti? Difficile (ma non impossibile) Caduta per strada: il comportamento del danneggiato può integrare il caso fortuito. Termine per il deposito del fascicolo di parte in caso di trattazione orale: è perentorio o no?
Link: http://www.dirittoegiustizia.i
2014-09-26 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Diritto e Giustizia
Approfondimenti: Sentenze Circolazione stradale Cassazione ordinanza 20307/14 scontro pedone auto avvocato renato savoia
vers. mobile - vers. standard - Tel +39 045 21030899 privacy - cookie |