Mio commento a Cass. 6347/14
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Nel caso di fatto illecito extracontrattuale, il danno subito dal danneggiato per la ritardata liquidazione dell'equivalente monetario dev'essere risarcito mediante la corresponsione di una somma di danaro via via rivalutata alla quale si cumulano gli interessi, a un tasso ritenuto equo dal giudice.
La sentenza della Terza Sezione, con la sentenza n. 6347/14 depositata il 19 marzo, ribadisce il principio sopra esposto, enunciato dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 1712/1995.
Il caso.
Diciannove anni dopo aver conferito mandato ad un avvocato...
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2014-03-20 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Diritto E Giustizia
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