Artt.2709 e 2710 c.c.e il fallimento
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Il principio generale è quello per cui nessuno può costituire prove a proprio favore, e vale anche nel campo dei rapporti tra imprenditori (art. 2709 codice civile, 1° comma: "I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore").
Nei rapporti commerciali, però, vi è una importante eccezione, ovvero quella per cui "I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa" (così l'art. 2710 del Codice civile).
Sia per il principio generale che per la sua eccezione si è posto spesso il problema della loro applicabilità al fallimento.
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2013-06-21 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Mysolutionpost.it
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