Nel d.l. 179/12 (alias "decreto sviluppo")
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Una volta avevamo "la manovra".
Poi hanno deciso che no, non andava più bene, e bisognava parlare di "legge di stabilità".
E inoltre hanno cominciato (servono a questo i tecnici?) a rinominare con le fantasie più improbabili tutti i vari provvedimenti successivi.
Da ultimo ci siamo abituati a sentir parlare di "decreto sviluppo", che è il nomignolo affibiato al d.l. 179/2012 del 18/10/2012.
Con la solita competenza e l'attenzione raffinata per la tecnica legislativa che ben conosciamo [mode ironic ON, yes...] nell'art. 22 del predetto decreto è stata prevista l'introduzione dell'art. 170-bis (opinione personale: andrebbero puniti con cento frustate, quelli che si inventano gli articoli bis, ter eccetera eccetera...) del Codice delle Assicurazioni (d. lgs 209/05), che recita:
Art. 170-bis (Durata del contratto). - 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non puo' essere stipulato per una durata superiore all'anno e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell'articolo 170, comma 3.
3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullita' opera soltanto a vantaggio dell'assicurato.
Problema (che sarei pronto a scommettere le brillanti menti non si siano nemmeno poste): cosa succede al cd. periodo di tolleranza o di comporto, ovvero a quei quindici giorni successivi alla scadenza per i quali la comnapgnia è tenuta comunque, ex art. 1901 c.c. a rispondere degli evenutali sinistri?
Facendo un'analogia con le polizze già esistenti senza tacito rinnovo, tale periodo si applicherà solo alle scadenze intermedie (ad es: alla semestralità), ma non alla scadenza annuale.
Peraltro, sempre facendo un paragone con le polizze già operanti, può essere che le compagnie, prevedano contrattualmente lo stesso tale periodo (la cui fonte a questo punto no sarebbe più codicistica ma contrattuale)a condizione che l'assicurato rinnovi la polizza con la compagnia "scaduta".
Oh, naturalmente bisogna vedere se in sede di conversione in legge la norma rimarrà così o verrà modificata, ça va sans dire (ovvero: chettelodicoafare).
Renato Savoia
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2012-11-05 Segnalato da: Renato savoia - Fonte: D.L. 179/12
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