Ribadita l'importanza delle presunzioni
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1) a proposito della liquidazione del danno morale del minore nella metà del danno biologico boccia tale metodo di quantificazione giudicandolo non idoneo a consentire la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento e ricordando che
ove il danneggiato abbia come nella specie allegato sia il fatto base della normale e pacifica convivenza del proprio nucleo familiare sia che le gravi lesioni subite dal proprio congiunto all'esito del fatto/evento lesivo hanno comportato una sofferenza inferiore tale da determinare un'alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello "sconvolgimento esistenziale" riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse
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Ancora su Sentenze Responsabile l’azienda che consente un ambiente aziendale stressogeno La prima causa climatica italiana: come è andata a finire? Danno morale in caso di micropermanenti? Difficile (ma non impossibile) Caduta per strada: il comportamento del danneggiato può integrare il caso fortuito. Termine per il deposito del fascicolo di parte in caso di trattazione orale: è perentorio o no?
2012-03-29 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Cassazione
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