Breve panoramica sulle successioni, con o senza testamento.
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Nel caso in cui il de cuius abbia predisposto un testamento, si parla di successione testamentaria (artt. 587 – 623 c.c.).
Ove il testamento manchi, o il testatore abbia scelto di disporre solo di alcuni tra i beni, si parla di successione legittima, e i successori così designati vengono definiti successori legittimi (artt. 565 - 586).
In ogni caso, nell'ordinamento italiano non esiste una possibilità per un soggetto di disporre in maniera totalmente libera del proprio patrimonio: sono state infatti previste delle norme che tutelano i prossimi congiunti, cui comunque è riservata una porzione di patrimonio (c.d. quota di riserva). Si parla, a tal proposito, rispettivamente di successione necessaria e di successori legittimari (art. 536 c.c.).
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I successori legittimi sono:
il coniuge (che nel caso manchino discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle eredita l'intero patrimonio, art. 583 c.c.);
i discendenti (non c'è differenza tra figli legittimi e figli naturali);
gli ascendenti, i fratelli/sorelle, e gli altri parenti fino al sesto grado.
Ciascuna categoria esclude la successiva, e all'interno della stessa il grado più vicino al de cuius esclude normalmente quello più distante.
In mancanza di almeno un soggetto tra i predetti, l'eredità viene incamerata dallo Stato (art. 586 c.c.).
Per quanto concerne il coniuge separato occorre distinguere l'ipotesi di separazione senza addebito e con addebito:
a) nel caso di coniuge cui non sia stata addebitata la separazione, il legislatore ha equiparato ai fini successori il coniuge separato al al coniuge non separato (art.585 c.c). Pertanto, oltre alla riserva di parte del patrimonio, variabile a seconda che concorrano a meno eventuali figli, sono riservati anche al coniuge separato senza addebito i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto d'uso dei mobili che la corredano (art. 540 c.c.);
b) nel caso di coniuge cui sia stata addebitata la separazione, con sentenza passata in giudicato, lo stesso avrà diritto solo ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto (si ritiene che sia necessario l'effettivo godimento di tale assegno, non essendo sufficiente la sussistenza dei requisiti per pretenderlo).
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Nel caso di successione testamentaria, i successori legittimari sono:
il coniuge (cui, nel caso manchino discendenti è riservata la metà del patrimonio del de cuius, art. 540 c.c.);
i discendenti (non c'è differenza tra figli legittimi e figli naturali);
gli ascendenti legittimi.
Ciascuna categoria esclude la successiva, e all'interno della stessa il grado più vicino al de cuius esclude normalmente quello più distante.
In mancanza di almeno un soggetto tra i predetti, l'eredità viene incamerata dallo Stato (art. 586 c.c.).
Per il coniuge separato vale quanto detto a proposito della successione legittima.
La lesione della quota di riserva può avvenire, oltre che mediante testamento, anche a mezzo di donazioni fatte dal de cuius mentre era ancora in vita. Conseguentemente, le norme sulla successione necessaria possono trovare applicazione anche in ipotesi di successione legittima (cioè senza testamento), nel caso in cui ci siano state per l'appunto delle donazioni.
Renato Savoia - www.renatosavoia.com
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Link: http://www.civile.it/eredita
2009-03-05 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Renato Savoia
Approfondimenti: Successioni Dottrina Normativa
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